Cassazione. Sulla sospensione “il Tar non ha giurisdizione”

Cassazione. Sulla sospensione “il Tar non ha giurisdizione”

Legge Severino

Il Palazzaccio a Roma, sede della Corte di Cassazione

 

 

La Procura Generale della Cassazione afferma che il Tar non ha giurisdizione sugli atti di sospensioni di amministratori locali legati alla legge Severino.

La giurisdizione è del giudice ordinario

E chiede alle Sezioni Unite di dichiarare che la giurisdizione in materia sia del giudice ordinario. Sulla vicenda di Luigi De Magistris, il Tar aveva stabilito che la sospensione dalla carica di sindaco di Napoli, scattata per l’applicazione della legge Severino dopo la condanna in primo grado per abuso d’ufficio, venisse a cadere. De Magistris era stato quindi reintegrato nelle sue funzioni. Il Tar, inoltre, aveva inviato gli atti alla Corte costituzionale sollevando la questione di legittimità sulla legge Severino. La successiva decisione del Consiglio di Stato ha in sostanza confermato questo quadro. Il sostituto Procuratore Generale della Cassazione Luigi Salvato, infatti, scrive: “In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità”. Il principio viene esteso anche alla sospensione. Tale misura, spiega Salvato, “si differenzia dalla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato, e, poiché il più contiene il meno, anche la controversia che questa concerne spetta alla cognizione del giudice ordinario appunto perché attiene ad una posizione giuridica di diritto soggettivo”. La questione è dirimente non soltanto per il primo cittadino di Napoli, ma anche per il candidato Governatore regionale e sindaco “decaduto” di Salerno Vincenzo De Luca.

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